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Ristrutturazioni

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono tra quelli che hanno assunto la maggiore importanza negli ultimi tempi, anche grazie alle agevolazioni fiscali garantite con la Detrazione 50% (o del 36%, anche in rapporto al periodo nel quale sono state sostenute le spese).

A differenza del restauro o del risanamento, tuttavia, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti alla trasformazione degli organismi edilizi, sino a giungere a  un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:

1. il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio

2. l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti

Le interpretazioni in giurisprudenza della ristrutturazione edilizia

Non è solo il Testo Unico Edilizia ad avere fornito la definizione di ristrutturazione edilizia. La giurisprudenza si è più volte pronunciata su questo tema, fornendo in alcuni casi delle importanti conclusioni, che riportiamo di seguito con l’indicazione delle sentenze.

– La ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla ricostruzione del manufatto, purché la riedificazione assicuri la piena conformità di sagome e di volume tra il vecchio e il nuovo manufatto (T.A.R. Sicilia, sentenza 11114/2010)

– I lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio fatiscente non rientrano nell’attività di straordinaria manutenzione, risanamento, restauro conservativo, bensì in quella di ristrutturazione (T.A.R. Calabria, sentenza 2015/2010)

– Elemento distintivo della ristrutturazione edilizia rispetto al risanamento conservativo (…) va rinvenuto nell’esistenza o meno all’esito dei lavori di un aliquid novi (T.A.R. Puglia, sentenza 1040/2002)

– Un intervento di demolizione e ricostruzione di un bene immobile preesistente, con riduzione del volume e modifica del prospetto, non influente sulla sagoma dell’edificio ma frutto soltanto di una diversa progettazione degli interni, rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia definito dall’art. 3, comma 1 del Testo Unico Edilizia, d.P.R. 380/2001 (T.A.R. Piemonte, sentenza 1451/2004).

 

Come ha sottolineato recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2012 n. 6592, la “sostituzione edilizia” costituisce, “una modalità (segnatamente, la più spinta) proprio della ristrutturazione edilizia“: lo si evince dalle norme che, a livello tanto nazionale quanto locale, definiscono la ristrutturazione, ed ammettono che questa possa atteggiarsi, al limite, anche in termini di demolizione e successiva –fedele- ricostruzione di un fabbricato (in questo senso anche Consiglio di Stato, IV, 10 agosto 2011, n. 4765).